ABILITA IL TUO MEZZO FORZA MOTRICE ALLA DEFISCALIZZAZIONE DEL GASOLIO
Le circolari n.5/D del 12 marzo 2010 e circolare n.25/D dell’11 agosto 2011 emesse dall’Agenzia delle Dogane prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’accisa sul gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice.
I mezzi che mediante motori diesel producono forza motrice quali le macchine movimento terra come escavatori, ruspe, bulldozer, dumper, frantoi, oppure mezzi battipista (gatti delle nevi), compressori, muletti, perforatrici e cippatori che operano all’interno di siti industriali e cantieri ben delimitati, hanno diritto all’esenzione parziale dell’accisa sul gasolio utilizzato.
Per ottenere la defiscalizzazione dell’accisa è necessario fare dovuta istanza, corredata da idonea documentazione, all’Ufficio delle Dogane (ex UTF) ed installare sui mezzi f.m. appositi contatori omologati per misurare le ore di lavoro e i giri del motore. Per abilitare i mezzi ad aver diritto alla defiscalizzazione è necessario fare richiesta all’Ufficio delle Dogane con la procedura prevista dalle normative vigenti e montare gli appositi contatori omologati.
Avvenuta la richiesta l’Ufficio delle Dogane provvederà ad effettuare un sopralluogo di verifica e suggellamento dei contatori installati. Successivamente sarà rilasciata l’autorizzazione all’impiego del gasolio agevolato.
RICHIEDI IL RIMBORSO E RECUPERA L’ACCISA SUL GASOLIO
Dopo l’installazione dei contatori e relativa autorizzazione da parte dell’Ufficio delle Dogane, è possibile ottenere il rimborso del 70 percento dell’accisa ordinaria sul gasolio utilizzato (attualmente €/litro 0,6174 x 70% = €/litro 0,43218).
Gli operatori che ricevono il carburante ad imposta assolta possono richiedere con la procedura dettata dal D.M. 12/12/1996 n.1689 e con una cadenza almeno trimestrale all’Ufficio delle Dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo le letture iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione.
Per poter richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio, il mezzo forza motrice deve essere stato dotato di un apposito contatore che misura le ore di lavoro ed i giri del motore e richiesta autorizzazione all’utilizzo agevolato del gasolio all’Agenzia delle Dogane.
RIDUZIONE ACCISA GAS E ESENZIONE ACCISA OLII VEGETALI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
Gli impianti di cogenerazione sono caratterizzati dalla produzione combinata di energia elettrica ed energia termica. Nel caso vengano azionati dal gas naturale, con un impianto collegato ad una rete cittadina di teleriscaldamento, sia per utenze industriali che civili è possibile richiedere l’aliquota ridotta sull’accisa del gas prevista per uso industriale osservando determinate condizioni.
Per la cogenerazione con l’impiego di oli vegetali non modificati chimicamente è prevista l’esenzione d’accisa per la quota di olio impiegato nella produzione di energia elettrica in funzione del consumo specifico stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (equivalente all’olio combustibile).
RECUPERO ACCISA CARBURANTI IMPIEGATI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
È possibile impiegare carburanti acquistati sia in regime di accisa sospesa sia in regime di accisa assolta ad aliquota intera con successiva richiesta di rimborso dell’accisa pagata. Le aliquote agevolate applicabili ai prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica sono contemplate nella tabella A, punto 11, allegata al Testo Unico delle Accise. A tal proposito è necessario ottenere l’apposita autorizzazione.
AGEVOLAZIONE PRODOTTI ENERGETICI
E’ possibile impiegare prodotti energetici non denaturati in usi “non sottoposti ad accisa” se vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, contemplata nella classificazione DI26 di cui al Regolamento CEE n.3037/90, come ad esempio l’olio combustibile BTZ utilizzato per l’alimentazione del bruciatore per il tamburo di essicazione degli aggregati nella produzione di conglomerato bituminoso, solitamente utilizzato per l’asfaltatura delle strade.
Per quanto riguarda invece il bitume di petrolio impiegato come legante con i materiali inerti e aggregati al fine di ottenere il prodotto finito conglomerato bituminoso, lo stesso è sottoposto ad imposta di consumo, ma essendo un prodotto energetico potenzialmente utilizzabile per riscaldamento o come carburante per motori, si rende applicabile il regime di vigilanza fiscale per scongiurare detto utilizzo ed ottenere così l’esenzione dal pagamento dell’accisa da parte dell’Agenzia delle Dogane.
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